19 aprile ’37. Promulgato il decreto 880: Vietato volere bene alle indigene delle colonie – Ilaria Romeo

Il 19 aprile 1937, in Italia e nelle colonie entra in vigore il Regio decreto legislativo numero 880, la prima legge “di tutela della razza” promulgata dal regime fascista, riferita in particolar modo agli italiani che vivevano nelle allora colonie italiane in Africa (Somalia, Eritrea, Etiopia e Libia).

Il decreto, convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2590, recante ‘Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale fra cittadini e sudditi’ vietava e perseguiva penalmente  i matrimoni misti e il madamato, fino al 1937 consentito e legale (“Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d’indole coniugale con persona suddita dell’Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell’Africa Orientale Italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni”).

Ma che cos’era esattamente il madamato?

Il termine madamato designava, inizialmente in Eritrea e successivamente nelle altre colonie italiane, una relazione temporanea more uxorio tra un cittadino italiano (soldati prevalentemente, ma non solo) ed una donna nativa delle terre colonizzate, chiamata in questo caso madama (molto meno di una moglie e poco più che una schiava).

Una forma di contratto sociale segnata dal dominio autoritario dell’uomo sulla donna, del colonizzatore sull’indigeno, dell’adulto sul bambino.

Usuale era infatti la pratica di scegliere come ‘spose’ bambine vergini – strappate alle famiglie – anche per avere una minore possibilità di contrarre malattie veneree.

Raccontava Indro Montanelli in una intervista rilasciata a Enzo Biagi per la Rai nel 1982: “Aveva dodici anni, ma non mi prendere per un Girolimoni, a dodici anni quelle lì erano già donne. L’avevo comprata a Saganeiti assieme a un cavallo e un fucile, tutto a 500 lire. Era un animalino docile, io le misi su un tucul con dei polli. E poi ogni quindici giorni mi raggiungeva dovunque fossi insieme alle mogli degli altri ascari. Arrivava anche questa mia moglie, con la cesta in testa, che mi portava la biancheria pulita” (l’episodio era già stato rievocato in precedenza nel 1969, durante il programma di Gianni Bisiach L’ora della verità: “Pare che avessi scelto bene – raccontava nell’occasione Montanelli – era una bellissima ragazza, Milena, di dodici anni. Scusate, ma in Africa è un’altra cosa. L’avevo regolarmente sposata, nel senso che l’avevo comprata dal padre”).

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Una pratica aberrante che viene vietata solo nel 1937 e non certamente per umani e nobili scopi (il decreto 880 non colpisce le relazioni occasionali di cui lo Stato assume la gestione controllando e regolamentando le case di tolleranza il cui numero aumenta esponenzialmente negli anni del regime facendo crescere nell’immaginario collettivo degli italiani l’immagine della donna nativa prostituta).

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Il fascismo non abolisce lo stupro legalizzato verso centinaia di donne e bambine (specificava il 3 gennaio 1939 la Corte d’Appello di Addis Abeba: “Si verifica madamismo se un nazionale per circa cinquanta giorni tiene in casa propria un’indigena, mangiando e dormendo con lei, e trattandola non già come una domestica, ma come compagna, sia pure provvisoria, di vita. I congressi carnali perdono perciò il carattere di incontro a mero sfogo fisiologico e assumono quello di relazione di indole coniugale”), ma impedisce – per ‘il mantenimento della purezza della razza’ – il rapporto stabile tra un uomo bianco e una donna nera (l’opposto era talmente impensabile da non essere preso neanche in considerazione).

“L’accoppiamento con creature inferiori – scriveva Alessandro Lessona (ministro delle Colonie), su «La Stampa» del 9 gennaio 1937 – non va considerato solo per la anormalità del fatto fisiologico e neanche soltanto per le deleterie conseguenze che sono state segnalate, ma come scivolamento verso una promiscuità sociale, conseguenza inevitabile della promiscuità familiare nella quale si annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpe dominatrice. Per dominare gli altri occorre imparare a dominare se stessi. Questo devono ricordare e devono volere gli italiani tutti, dai più umili ai più alti. Roma fu dominatrice e moderatrice fra le stirpi più diverse elevandole a sé nella sua civiltà imperiale. Quando si abbassò per mescolarsi ad esse, cominciò il suo tramonto. L’avvenire prossimo e immancabile sarà per una rigogliosa colonizzazione familiare, quale è consentita e garantita, con privilegio sopra tutti gli altri popoli, dalla fortunata esuberanza demografica nazionale, dalle secolari tradizioni di sanità, di compattezza e di fecondità della famiglia italiana, dalle favorevoli condizioni ambientali che attendono i nuclei di domani. Questo avvenire non sarà compromesso”.

Recita un incartamento della Corte d’Appello di Addis Abeba del 31 gennaio 1939: “Nel caso di un nazionale quale confessi di aver preso con sé un’indigena, di averla portata con sé nei vari trasferimenti, di volerle bene, di averla fatta sempre a mangiare e dormire con sé, di avere consumato con essa tutti i suoi risparmi, di avere fatto regali ad essa e alla di lei madre, di averle fatto cure alle ovaie affinché potesse avere un figlio, di avere preso un’indigena al suo servizio, di avere preparato una lettera a S.M. il Re Imperatore per ottenere l’autorizzazione a sposare l’indigena o almeno a convivere con lei, si verifica un fenomeno quanto mai macroscopico di insabbiamento, perché qui non è il bianco che ambisce sessualmente la venere nera e la tiene a parte per tranquillità di contatti agevoli e sani, ma è l’animo dell’italiano che si è turbato ond’é tutto dedito alla fanciulla nera sì da elevarla al rango di compagna di vita e partecipe ed ogni atteggiamento anche non sessuale della propria vita. È pertanto opportuno comminare la pena, sebbene sia un incensurato, in misura che non renda possibile la condanna condizionale perché è tale e tanta l’ubriacatura del colpevole che tornerebbe a convivere con l’indigena ove lo si scarcerasse. In concreto va inflitto un anno e un mese di reclusione, bastevoli a snebbiare il cervello dell’italiano e a disperdere la femmina in cento altri contatti che la diminuiscano di pregio per il nazionale e la vincolino a nuovi interessi e forse a nuovi interessati affetti”.

Non si verifica madamismo – specificava la medesima Corte il 14 marzo 1939 – nel caso di un nazionale che, assunta come domestica una donna indigena, la tenga in casa con un centinaio di lire mensili per salario, e se ne serva sessualmente, giacendo con lei tutte le volte che ne senta il bisogno, raccomandandole di non concedere altrui favori, ad evitare contagi lei, contaminazioni lui, ma dopo quaranta giorni circa, sente di sbandare da quelli che sono i doveri razziali di ogni buon italiano e si disfa della donna. Non vi fu comunanza di letto, non di mensa, sebbene prestazioni sessuali continuate ed esclusive, ma non per un periodo di tempo che autorizzi si dica formata una costanza e duraturità di rapporti tale da tramutare l’uso fisiologico del sesso in relazione coniugale”.

Oltre alla schiavitù sessuale, alle morti delle bambine a causa delle violenze sessuali, o per complicazioni durante le gravidanze ed il parto, tutto questo produrrà un’altra atrocità non secondaria: il triste destino dei figli nati dagli abusi, “meticci” non riconosciuti dai padri la cui unica sorte era quella di essere abbandonati.

Del fascismo ricordiamo questo e non i fantomatici treni arrivati in orario.

Ilaria Romeo, Archivio Storico Cgil

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